Le parlamentari Monica Cirinna, Silvana Amati e Manuela Granaoila hanno proposto un disegno di legge dal titolo “Norme per la tutela delle scelte alimentari vegeteriana e vegana”, con la quale si punta a rendere obbligatorio in tutte le mense, ristoranti e bar, almeno una scelta vegana e vegetariana.
La proposta di legge sembra essere un vero e proprio passo fondamentale per la tutela delle ragioni dei vegetariani, che spesso si trovano a dover richiedere dei piatti adatti alle proprie esigenze. In particolare, la legge prevede che “sia sempre assicurata l’offerta di almeno un’opzione vegetariana e una vegana negli esercizi pubblici di ristorazione e nelle mense comunitarie, in alternativa alle pietanze di provenienza animale previste nei menu convenzionali”.
Oltre a quanto sopra, le parlamentari desiderano che sia imposto l’insegnamento di nozioni di nutrizione, di gastronomia e di ristorazione vegana e vegeteriana all’insegno dei programmi didattici degli Istituti Professionali Alberghieri e per i Servizi Alberghieri e Ristorativi.
Ecco di seguito il testo del disegno di legge:
Art. 1. La presente legge tutela le scelte alimentari vegetariana e vegana e il diritto dei cittadini e delle cittadine che le adottano ad un’alimentazione in linea con i propri principi etici, nonché garantisce loro la tutela della salute e afferma e valorizza gli aspetti etici, scientifici e nutrizionali di tale scelte.
Art. 2 1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) “vegetariana”: l’alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall’uccisione di animali; b) “vegana”: l’alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall’uccisione di animali, latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale; c) “luogo di ristorazione”: qualsiasi mensa o refettorio pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese mense scolastiche, ospe-daliere, militari, penitenziarie, aziendali; d) “menù”: primo, secondo piatto e contorno, oppure piatto unico equivalente a primo, secondo e contorno, di equilibrato e sufficiente valore nutrizionale.
Art. 3. (Mense) 1. In tutte le mense pubbliche, convenzionate e private, o che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico, nelle mense che svolgono servizio per le scuole di qualsiasi ordine e grado, compresi gli asili nido, nelle mense universitarie e nei luoghi in cui i lavoratori siano costretti a nutrirsi per l’impos-sibilità di fare rientro per il pranzo al proprio domicilio quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro, devono essere sempre offerti e pubblicizzati almeno un menù vegetariano e uno vegano in alternativa alle pietanze contenenti prodotti o ingredienti di origine animale previste nel menù convenzionale. 2. I menù vegetariano e vegano offerti devono essere strutturati in modo da assicurare un apporto bilanciato di tutti i nutrienti, così come indicato dalla scienza ufficiale in materia di nutrizione e considerando i progressi scientifici in tale campo. 3. Le pietanze vegetariane e vegane non devono contenere gli ingredienti di origine animale utilizzati per la preparazione e non identificabili organoletticamente, elencati nell’Allegato 1. 4. Al fine di assicurare un servizio adeguato agli utenti, il personale preposto alla somministrazione deve essere adeguatamente informato ai sensi della presente legge. 5. Le uova presenti nelle preparazioni vegetariane devono provenire da galline allevate con metodo biologico o allevate all’aperto.
Art. 4. (Educazione e formazione scolastica) 1.A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca inserisce l’insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana e vegana nei programmi didattici destinati agli istituti professionali alberghieri e agli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi. 2. Gli studenti che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche pratiche riguardanti alimenti di origine animale. 3. Gli istituti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di rendere noto a tutti gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza di cui al comma 2. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli in seguito all’esercizio del diritto di cui al comma 2. 4. Agli studenti obiettori viene offerta una proposta didattica alternativa per integrare il monte ore previsto dai programmi ministeriali.
Art. 5. (Compiti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) 1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore della presente legge, e per ciascun anno seguente, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), cui ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono attribuiti funzioni e compiti del soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, destina una quota non inferiore al 30 per cento del proprio piano di destinazione fondi al finanziamento di progetti di ricerca nell’ambito della nutrizione vegetariana e vegana. 2. Il CRA adotta e divulga almeno una volta ogni anno programmi informativi su alimentazione vegetariana e vegana rivolti ai cittadini, in quanto scelta di piatti alternativi o sostitutivi, salutari e nutrienti.
Art. 6. (Promozione di campagne informative) 1. Il Ministero della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e almeno una volta l’anno, promuove una o più campagne informative relative ai benefici dell’alimentazione vegetariana e vegana e a favore del consumo di prodotti vegetali.
Art. 7. (Norme transitorie) 1. Le strutture di cui all’articolo 3 devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 8. (Sanzioni) 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, nonché il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio per la durata di trenta giorni lavorativi. In caso di recidiva la sanzione è aumentata di un terzo e la licenza è revocata.