Quando si acquista un animale domestico, è bene tenere a mente alcune cose fondamentali, che potrebbero permettervi di arrivare a una migliore compagnia, ed evitare sgradite sorprese nell’effettuazione di una simile operazione.
Innanzitutto, giova ricordare che la nostra legge vieta la vendita di cuccioli di età inferiore ai due mesi, così come è vietata la vendita di cani non identificati e registrati. Inoltre, nella fase di acquisto di un animale domestico, è molto importante accertarsi che esso sia immune da difetti; difetti che possono però manifestarsi anche dopo diverso tempo: si pensi a una patologia latente al momento dell’acquisto, o a un cucciolo che, crescendo, si riveli di razza diversa da quella pattuita. Come comportarsi, allora?
Fortunatamente è la stessa legge a stabilire qualche tutela in più per gli acquirenti, indicando che la garanzia sull’acquisto di un animale domestico è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali che potete consultare presso la Camera di Commercio. Nell’ipotesi di mancanza di legge speciali e usi locali consultabili presso la Camera di Commercio, la garanzia viene generalmente regolata dagli artt. 1490 e segg. del Codice Civile. Si tenga però conto la possibilità di integrare questa normativa con quella contenuta all’interno del codice del consumo, che può riguardare anche gli animali, visto e considerato che ai fini del codice si intendono beni di consumo “qualsiasi bene mobile”, ad eccezione di quelli elencati dalla stessa norma e fra i quali non figurano gli animali.
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Ora, considerato che si possono applicare (almeno in via potenziale) le norme di entrambi i codici, è bene sottolineare come diverse pronunce giurisprudenziali abbiano poi sottolineato che a prevalere sarà il codice civile, che all’art. 1491 c.c. stabilisce che la garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se questi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Il successivo art. 1492 stabilisce invece che il compratore può comunque chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ma decade dalla garanzia se non denuncia al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La prescrizione dei termini è fissata in un anno dalla consegna dell’animale domestico.
Per quanto concerne il codice al consumo (che però, come abbiamo già ricordato, “perde” rispetto alle norme del codice civile), l’art. 130 stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore potrà in questo caso scegliere, senza spese a proprio carico, fra l’eliminazione del difetto e la sostituzione del bene, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all’altro.
In questo ultimo caso, il compratore potrà scegliere fra una riduzione adeguata del prezzo e la risoluzione del contratto. La garanzia vale due anni dal momento della consegna del bene.